Pubblico integralmente la sentenza del TAR Sardegna con cui è stata autorizzata la ripresa dei lavori nella cava di Bia Segariu da parte della Ditta Locci.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
Registro Ordinanze: 380/2008
Registro Generale: 731/2008
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO SCANO Presidente
MARCO LENSI Cons. , relatore
TITO ARU Cons.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 08 Ottobre 2008
VISTO il ricorso 731/2008 proposto da FRATELLI LOCCI ESTRAZIONI MINERARIE SRL, rappresentata e difesa dalgli avvocati ANDREA PUBUSA E RICCARDO CABONI, con domicilio eletto in CAGLIARI, VIA TUVERI N.84 presso lo studio dell’avvocato ANDREA PUBUSA;
contro
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA rappresentata e difesa dagli avvocati
TIZIANA LEDDA e SONIA SAU, con domicilio eletto in CAGLIARI, VIALE TRENTO N.69, presso UFFICIO LEGALE REGIONE SARDA ;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento del 12/8/2008, prot. n. 12461/Class X.6.4.3 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria, a firma del Direttore ad interim del Servizio attività estrattive, recante Comunicazione di avvio del procedimento per l’autoannullamento degli atti adottati con note prot. n. 1590 del 12/2/2008, prot. 1977 del 21/2/2008 e prot. 2593 del 25/2/2008, concernenti la riapertura dell’iter autorizzativo e il trasferimento della titolarità della cava dalla ditta Foddi alla Ditta F.lli Locci in regime di prosecuzione dell’attività di cava in località “Bia Segariu” in agro di Nuraminis, nonché la sospensione cautelare dell’attività estrattiva;
di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente.
VISTO il ricorso, con i relativi allegati, e la contestuale domanda cautelare;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio di: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la Camera di Consiglio il Cons. MARCO LENSI, uditi altresì gli avvocati delle parti, come da separato verbale;
VISTO l’art. 21, commi ottavo ed undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dall’art. 3, comma primo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
VALUTATA positivamente la probabilità dell’esito favorevole del ricorso, in relazione alle censure avanzate col ricorso medesimo;
CONSIDERATO, in particolare, che non risulta debitamente considerata la circostanza che il materiale argilloso in questione è destinato a attività di risanamento di siti industriali inquinati;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato del 12/8/2008, nella parte in cui sospende cautelarmene l’attività estrattiva
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
CAGLIARI, li 08 Ottobre 2008
L’Estensore Il Presidente
Depositata in segreteria il 08/10/2008
IL DIRETTORE DI SEZIONE